ROMA, 9 NOV – ‘Oggi la questione del contrasto all’omofobia e alla transofobia era all’ordine del giorno in Commissione Giustizia. Come relatrice del progetto di legge sul tema, ho presentato una proposta migliorativa di testo base, che tenga conto delle sollecitazioni venute in Commissione dai parlamentari del Pd e dell’Idv, delle indicazioni venute dal mondo dell’associazionismo lgbt che ho incontrato il mese scorso e delle dichiarazioni dei ministri Frattini e Carfagna e del portavoce del Pdl Capezzone’. Lo ha dichiarato l’on. Anna Paola Concia, deputata del Pd e relatrice del progetto di legge per il contrato all’omofobia e alla transfobia.
‘La scorsa settimana – ha aggiunto la deputata – autorevoli membri del governo e della maggioranza hanno replicato alle accuse di discriminazione seguite alla battuta di Berlusconi affermando che l’esecutivo vuole impegnarsi su questo tema, dando tutele agli omosessuali e ai transessuali italiani. Ora la maggioranza e’ chiamata a passare dalle parole ai fatti, la prossima settimana avremo la fine della discussione e la votazione su questo testo base e verra’ fissato il termine per la presentazione degli emendamenti’.
‘Mi auguro – ha concluso Concia – che in Commissione possa concretizzarsi questo clima rinnovato e consapevole dell’urgenza di approvare un provvedimento contro omofobia e transfobia anche nel nostro Paese. Dopo 2 anni di faticose discussioni, slanci in avanti e brusche frenate, e’ giunto finalmente il momento di approvare questa legge, rompendo tutti insieme il muro dell’intolleranza’. (ANSA).
Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia
9 novembre 2010
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l’articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 599-bis) (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.”
2. Dopo l’articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 615-sexies) (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.”
Art. 2
(Lavoro di pubblica utilità)
1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia
La proposta di testo unificato si compone di due articoli.
Il primo è diretto a modificare il codice penale introducendovi delle circostanze aggravanti per determinati reati qualora questi siano commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Il secondo prevede che la sospensione condizionale per i reati aggravati da tali circostanze possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Per quanto personalmente ritenga che le nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere siano conformi ai principi del diritto penale ed, in particolare, al principio di determinatezza, tenendo conto che la Camera ha comunque approvato una pregiudiziale di costituzionalità secondo la quale queste nozioni non potrebbero essere utilizzate in fattispecie penali, ho preferito fare riferimento alle nozioni, il cui significato è sicuramente a tutti noto, di omosessualità e transessualità. In fase emendativa ci si potrà comunque soffermare sulla soluzione migliore da adottare, verificando eventualmente se vi siano le condizioni per ritornare alle nozioni di orientamento sessuale e identità di genere, già utilizzate da normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Altra differenza rispetto al testo che la Commissione giustizia aveva già approvato per l’Aula è quella della previsione di due circostanze aggravanti, di identico tenore, da applicare ciascuna ad una serie di reati. Si tratta per lo più di una differenza sistematica, in quanto il predetto testo prevedeva una circostanza aggravante di carattere generale inserita nell’elenco delle altre circostanze generali di cui all’articolo 61 del codice penale, ma limitava l’applicazione della medesima circostanza a determinati reati. Nel testo in esame vi è comunque un ampliamento dei reati, in quanto sono stati inseriti anche i delitti contro l’onore.
Le circostanze di cui all’articolo 1 si applicherebbero, pertanto, ai delitti di cui al Titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona) e in particolare a quelli previsti dai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) e nell’ambito del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) a quelli previsti dalle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio).
Ritengo che la questione dell’ambito applicativo debba essere eventualmente approfondita, con riferimento ai singoli reati, quando si passerà alla fase emendativi, pur essendo consapevole che su alcuni di questi reati non vi è condivisione da parte di alcuni gruppi.
Per entrambe le circostanze è stata poi prevista la disciplina speciale che il legislatore adotta quando intende sottrarre al bilanciamento alcune circostanze che meritano comunque di trovare applicazione e di non essere “cancellate” da altre circostanze attenuanti concorrenti, come ad esempio, le circostanze attenuanti generiche.
E’ importante anche l’articolo 2 avente ad oggetto i lavori di pubblica utilità. Esso in realtà è una specificazione di quanto già previsto in generale dal primo comma dell’articolo 165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuite a favore della collettività. Con l’articolo in esame si prevede che qualora ricorrano le circostanze aggravanti in materia di omofobia e transfobia tale prestazione sia fatta a favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni.